ACCESSO-RISERVATO - PROTEC - Tecnologie Professionali per la Medicina ed il Benessere

Vai ai contenuti

ATTENZIONE

Sei un professionista del settore ?


In ottemperanza alla legislazione vigente, l'accesso alla visualizzazione dei prodotti e al materiale informativo è riservato agli operatori del settore. 






             


                    


E' quindi richiesto espressamente di qualificarsi come professionista per procedere con la navigazione.


Tutti i prodotti venduti da Protec Srl ed esposti su questo sito, aventi la natura di dispositivi medici, dispositivi medico–diagnostici, presidi medico chirurgici, medicazioni per uso esterno, nonché tutti i contenuti del sito www.protec-srl.eu (testi, immagini, foto, disegni, allegati , descrizioni e quant’altro) non hanno carattere né natura di pubblicità.

Tutti i contenuti devono intendersi e sono di natura esclusivamente informativa e volti esclusivamente a portare a conoscenza dei clienti o dei potenziali clienti in fase di pre-acquisto i prodotti venduti da Protec Srl attraverso la rete.

Nessun contenuto delle pagine del sito deve essere inteso come materiale pubblicitario, teso ad influenzare una decisione di acquisto.

Le descrizioni rispettano esattamente le diciture della casa madre di produzione e non vengono in alcun modo modificate.

Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46
Articolo 211. È vietata la pubblicità verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con decreto* del Ministro della Sanità, possono essere venduti soltanto su prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di un medico o di altro professionista sanitario.2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della Sanità. Sulle domande di autorizzazione esprime parere la Commissione di esperti prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del Ministero della Sanità competente in materia di dispositivi medici e da uno del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.* Il DM previsto dal comma 1 dell'articolo sopra citato non è stato ancora riportato. In questa fase, pertanto, vengono ammesse, comunque, soltanto pubblicità di dispositivi medici che, per le loro caratteristiche, sono inequivocabilmente acquistabili ed utilizzabili senza intervento di un sanitario.

Torna ai contenuti